Denuncia


Capitolo I • Premesse


Manuale di Gestione Sinistri


Premesso che è opportuno denunciare il sinistro in tempi brevissimi. a questo proposito è bene precisare che per la denuncia di sinistri il legislatore ha fissato il termine generico di giorni tre (ex Art. 1913 Codice Civile); termine che è bene rispettare, salvo che la polizza fissi periodi più lunghi (si usa allungare tale termine dilatorio sino a giorni: cinque, sette, dieci, quindici o un mese, secondo il ramo d’appartenenza). Qualora la denuncia dovesse pervenire oltre tale termine, l’Assicuratore può: A) in caso di dolo, rifiutare la prestazione assicurativa; B) in caso di colpa, ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (ex Art. 1915 Codice Civile). Ovviamente è l’Assicuratore che deve provare d’aver avuto un pregiudizio ed in quale misura (in altri termini se il ritardo non crea pregiudizio, il sinistro può essere denunciato entro due anni, poi è prescritto (ex Art. 2952 Codice Civile). In considerazione del fatto che qualche Assicuratore, di fronte ad un ritardo, anche minimo, contesta in toto l’indennizzo è bene sottolineare che ciò deve avvenire solo in caso di dolo provato dell’Assicurato, mentre per la colpa conclamata vale solo la riduzione dell’indennizzo nell’esatta misura del pregiudizio sofferto e provato.

Detta denuncia (che il Codice Civile chiama "avviso") conterrà una sommaria descrizione dei fatti e qualche elemento che valga a far percepire l'importanza economica del danno, nonché la chiara identificazione della persona che – nel privato o nella struttura aziendale segue lo sviluppo del sinistro e ne è informato.



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