Art. 147-bis. Risarcimento in forma specifica


Codice delle assicurazioni private


1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e' facolta' delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita' concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facolta' di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entita' della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entita' dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorita' giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, puo' comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo' comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, e' versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attivita' di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non puo' comunque superare il medesimo valore di mercato. 2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non puo' esercitare la facolta' nell'anno successivo.».



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