Art. 170-bis - Durata del contratto


Codice delle assicurazioni private


1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’Art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.



» Legislazione Assicurativa «
Oltre 200 articoli della legislazione assicurativa italiana, raccolti in modo utile da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Articolo successivo:
Art. 1742. Nozione. »