Art. 102. Litisconsorzio necessario


Codice di procedura civile


Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

NB: la Corte Costituzionale, con sentenza 41/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione d’incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti



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