Art. 514 Rischio Putativo


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1) Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l' assicurazione è nulla quando la notizia dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l' assicurato diede l' ordine di assicurazione. 2) Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. 3) L' assicuratore, che non sia a conoscenza dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all' intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell' assicurato.



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