1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. 2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi 100alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. 3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.«3-bis. L'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta  di  risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorita' di polizia intervenute sul  luogo  dell'incidente,  l'identificazione dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione. 3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l'accertamento   della responsabilita' e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre cause nel settore  dell'infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri, anche  avvalendosi  dell'archivio  integrato   informatico   di   cui all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu'  di  tre  cause  negli ultimi  cinque  anni,  trasmette  l'informativa  alla  Procura  della Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita'  di polizia che sono chiamati a testimoniare.
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