Art. 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)


Codice delle assicurazioni private


1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. 4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.



» Legislazione Assicurativa «
Oltre 200 articoli della legislazione assicurativa italiana, raccolti in modo utile da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Articolo precedente:
« Art. 1176 Diligenza nell’adempimento