Art. 19 (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)


Codice di procedura civile


Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.



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