Responsabilità Civile Professionale Sanitaria (nuova)


Di recente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie (medici, tecnici e infermieri) è stata regolata per contrastare il fenomeno della così detta “medicina difensiva”. Nell’accertare la colpa lieve nelle valutazioni di responsabilità professionale, si dovrà tenere conto con particolare attenzione dell’osservanza, da parte del professionista, delle linee guida e delle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nell’accertamento delle lesioni lievi si deve far riferimento al danno biologico risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (danno biologico di non lieve entità) e 139 (danno biologico di lieve entità) del Codice delle Assicurazioni Private, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138.
Vedesi anche Art. 2236 del Codice Civile e Art. 1176 del Decreto Balduzzi.



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