Furto (tramite ponteggi)


La responsabilità per un furto nei locali, consumato usando un ponteggio installato per lavori di riparazione dello stabile, deve essere attribuita (ex Art. 2043 del Codice Civile) all’imprenditore che per l’esecuzione di tali opere si sia servito di quel manufatto, se lo stesso ha trascurato la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire che costituisca un agevole accesso per i ladri.



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