Aggravamento del Rischio


Condizione di polizza che impone al contraente l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in moda tale che, se le nuove circostanze fossero esistite e conosciute dall’Assicuratore al momento della stipula del contratto, lo stesso non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un prezzo più elevato.
In caso di sinistro l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione, mentre la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto. Vedesi Articolo 1898 Codice Civile.
La giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, si è espressa in modo consolidato, nel ritenere aggravamento del rischio la situazione caratterizzata da: a) una grave incidenza sulla intensità dell'alea del rischio stesso, b) novità della situazione creatasi non prevista e prevedibile, c) permanenza o, quanto meno, una certa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta (restando privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio). Vedesi Articolo 1898 Codice Civile.



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