Stato di bisogno (danneggiato da sinistro stradale)


Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa di un sinistro stradale, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere al Giudice civile o penale che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Nell’evento devono risultino gravi elementi di responsabilità a carico del danneggiante e i limiti di tale anticipo rientrano nei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento. Vedesi Articolo 147 del Codice delle Assicurazioni Private.



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