Trasporto (seggiovia o sciovia)


Il trasporto mediante seggiovia rientra tra i contratti di trasporto, pertanto il vettore è responsabile se non dimostra di aver adottato tutte le misure per evitare danni ai passeggerei. Non costituisce, invece, trasporto il servizio di sciovia, che risponde alle regola generale e pertanto il passeggero (sciatore) deve dimostrare la responsabilità del gestore dell’impianto.
Vedesi: 1) seggiovia Articolo n. 1678; 2) sciovia Articolo n. 2043 del Codice Civile.



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