Cessione del Credito al Riparatore (per sinistri stradali)


Il proprietario di un veicolo danneggiato in un incidente da circolazione stradale può cedere il credito al titolare dell'officina cui si è rivolto per la riparazione del veicolo danneggiato. In sostanza, il credito risarcitorio da sinistro è cedibile perché, sottoscrivendo la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso causale con il sinistro, assumendosi l'onere di compiere le riparazioni del mezzo danneggiato e, quindi, di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante responsabile. La cessione è lecita, inoltre, poiché non riguarda un diritto strettamente personale e non è oggetto di divieti normativi. Ciò che il cedente deve garantire è solo l'esistenza effettiva del credito al tempo dell'accordo (nel sinistro deve aver ragione in toto o in parte). Il credito da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e il cessionario potrà attivare il diritto nei confronti del debitore in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito. Vedesi sentenze della Cassazione: n. 21192/2004; n. 11095/2009; n. 51 e 52/2012 e sopratutto n. 3965/2012.
Nota di aggiornamento (24/12/2013)
La cessione dei diritti al risarcimento di un sinistro di RCA non è più ammessa se non con espresso consenso dall'assicuratore. Vedesi recente DL del 23/12/2013 n. 145, che istituisce l'Art. n. 150-ter del Codice delle Assicurazioni Private.



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