Atto di Citazione (chiamata in giudizio)


Atto con il quale una parte (attore) chiama in giudizio (causa) un’altra parte (convenuto), davanti al giudice civile che dovrà giudicare in merito ad una controversia. La costituzione del convenuto (comparsa di costituzione risposta) deve avvenire: 1) lo stesso giorno dell’udienza, se il giudizio e innanzi il Giudice di Pace; 2) almeno 20 giorni prima dell’udienza, se il giudizio è avanti il Tribunale. La mancata costituzione entro i termini, inibisce al convenuto di chiamare in causa altri soggetti (assicuratore, responsabile effettivo, corresponsabile ecc.) e non può esercitare il suo diritto di chiedere a sua volta eventuali danni (domanda riconvenzionale). Nel processo del lavoro (controversia tra datore di lavoro e dipendente) il termine di costituzione è ridotto a 10 giorni.



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