Tutela Assicurativa Dirigenti Industria (Art. 12 CCNL)


Nel caso d’interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, oltre a quanto previsto dal CCNL il datore di lavoro dovrà stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: A) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto; B) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto A), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella INAIL (DPR 30.6.65 n. 1124); C) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto. Agli effetti dei precedenti punti si considera: 1) infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 2) professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella INAIL (DPR n. 1124; 3) retribuzione, il coacervo dei compensi previsti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).



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