Sovrassicurazione


Si determina quando la somma assicurata è superiore al valore effettivo dei beni. Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l’assicurazione non è operante, fermo il diritto al premio in corso dovuto all’assicuratore. Se invece non vi è dolo da parte dell’assicurato, la polizza ha effetto fino alla concorrenza del valore reale dei beni ed è possibile ottenere in futuro la correlativa riduzione del premio.
Vedesi Articolo n. 1909 del Codice Civile.



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