Furto o danneggiamento di veicolo in deposito e custodia


In caso di furto del veicolo depositato e custodito, in autorimessa, officina, carrozzeria ecc., è responsabile l’impresa alla quale abbiamo affidato il mezzo; la stessa è pertanto tenuta al risarcimento del danno subito. Se invece di FURTO (sottrazione senza violenza o minaccia) si dovesse trattare di RAPINA (sottrazione con violenza e/o minaccia) tale responsabilità non sussiste. Se il veicolo è assicurato tale assicuratore ci indennizzerà, surrogandosi poi verso l’impresa responsabile. L’eventuale cartello col quale si declina la responsabilità o una dichiarazione firmata da chi deposita il veicolo, non hanno alcun valore, posto che via stato il “deposito” giuridico del veicolo stesso. Vedesi Art. 1766 del Codice Civile



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