Chiusa Inchiesta (per Incendio e Furto Auto)


A causa della frequente conflittualità il legislatore ha introdotto questa nuova normativa. Nel capo IV del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private - Decreto Legislativo 7/09/2005, n.209 -, dopo l’articolo 150 è stato aggiunto aggiunto il seguente:
“Art. 150-bis. - (Certificato di chiusa inchiesta) 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta”.
Vedesi anche Articolo n. 642 Codice Penale.
3. Dal marzo 2012 il “Pachetto Liberalizzazioni” ha disposto che il certificato di cui al titolo NON deve più essere esibito. Vedesi comunicazioni dell'IVASS.



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