Si tratta di una pattuizione contrattuale comune nei rami infortuni e malattia, che demanda a un organismo le divergenze da dirimere tra le parti (assicurato/assicuratore), quando sorge un insanabile disaccordo sul diritto all’indennizzo e/o sulla natura e conseguenza del sinistro. Esso è di norma composto di tre medici: uno nominato da ciascuna parte (assicurato/assicuratore) e il terzo nominato dai due medici delle parti e qualora non ci fosse accordo, la nomina è demandata al Consiglio dell’Ordine dei Medici. Risiede normalmente nel comune ove ha sede la direzione dell’assicuratore e le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, anche se un medico si rifiuta di sottoscrivere il verbale. Ogni parte sostiene il costo del proprio medico, mentre il costo del terzo è ripartito al 50% tra i due. Vedesi anche Arbitrato.
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