Processo Civile (Cenni)


Il processo civile si distingue da quello penale poiché lo stimolo è determinato dalle parti (attore e convenuto), non c’è il PM e le udienze sono riservate: alle parti, ai legali e al giudice (o ai giudici). Una controversia civile insanabile spesso sfocia in un’azione promossa da una delle parti, che stimola il processo civile di primo grado. Le motivazioni possono essere diverse: a) ottenere l’adempimento di un contratto disatteso; b) per difendere la proprietà o altri diritti minacciati da pretese altrui; c) impedire un comportamento dannoso e lesivo; d) ottenere il risarcimento di un danno subito per il comportamento illecito e colpevole di un terzo. Chi inizia l’azione (danneggiato) è chiamato “attore”, mentre chi lo subisce (controparte) è chiamato “convenuto”. In linea di principio, nel processo civile ogni parte è tenuta a provare i fatti su cui basano le proprie tesi. Il giudice, tranne che nei processi speciali come quelli del lavoro, esamina le prove presentate dalle parti e non è tenuto a cercarne altre di sua iniziativa.
Nel contendere si può avere ragione, ma è molto importare valutare prima di iniziare la causa, quali elementi si hanno di provare la propria ragione e di ciò è bene confrontarsi con il proprio legale di fiducia.
Nel caso riceviate una citazione in giudizio, è bene ponderare le circostanze e parlarne con un avvocato di fiducia; se ciò avviene nell’ambito di una garanzia assicurativa di Responsabilità Civile (RCA, RCG, RCT, RCO, RC Prodotti, RC Professionale, RC Inquinamento ecc.) è assolutamente il caso di sentire il proprio assicuratore, al quale mandare comunque a mezza raccomandata con ricevuta copia dell’atto notificato.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Pro soluto / pro solvendo
Definizione successiva:
Processo Penale (Cenni) »