Trattasi di clausola inserita nella garanzia danni indiretti, che è rivolta unicamente a quelle spese che l’Assicurato è costretto comunque a sostenere in caso d’inattività dell’azienda. Non sono pertanto riconosciute quelle spese che cessano nel periodo d’inattività (ad esempio durante il fermo: gli stipendi dei dipendenti, che non possono usufruire di ferie e permessi, gravano sulla società, mentre i consumi energetici e i materiali non gravano sull’impresa).
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