Abbandono della Nave


Condizione contrattuale delle assicurazioni marittime trasporti corpi. L’assicurato può abbandonare la nave all’Assicuratore in caso di: a) mancanza di notizie da almeno quattro mesi; b) danneggiamento totale della nave o di sua sommersione senza possibilità di galleggiamento; c) totale inabilità alla navigazione e non sia riparabile; d) antieconomicità alle riparazioni (preventivo delle spese di ripristino superiore a tre quarti del valore attribuito in polizza). Abbandonando la nave all’Assicuratore, l’Assicurato riceve l’indennizzo per il totale del valore indicato commerciale. Vedesi Articoli 540, 541 e 542 del Codice della navigazione.



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