Mediazione / Conciliazione (delle controversie civili e commerciali)


Con il Decreto Legislativo n. 28/2010, sono entrate in vigore le disposizioni sulla MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE in materia di controversie civili e commerciali.
Con tali norme viene attuata la riforma della disciplina sulla MEDIAZIONE finalizzata alla conciliazione, con l’obbiettivo di diminuire i processi e diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Premesso che l’argomento deve essere approfondito consultando le articolate disposizione contenute nel decreto, di seguito sono riassunte le principali:
1. Una delle parti può in ogni momento depositare una domanda di mediazione presso un “organismo accreditato” per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche con causa pendente.
2. Alla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del Codice di Procedura Civile.
3. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
4. Al conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione, pena l’annullabilità del contratto.
5. Vengono introdotti incentivi fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti.
6. Un ruolo molto importante è assegnato agli organismi di mediazione e, di conseguenza ai mediatori. Si prescrive, infatti, che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia e che i mediatori, iscritti alle liste degli organismi accreditati al registro, abbiano frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.
La legge è entrata in vigore il 21 marzo 201, tranne le conciliazioni in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali), che sono entrate in vigore dal 21/03/2012.
Vedesi Decreto Legislativo n. 28 del 04/03/2010 e Legge n. 10 del 26/02/2011 (mille proroghe).
Aggiornamento del: >>07/12/2012: La mediazione non è più obbligatoria, poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Decreto n. 28 del 2010, nella parte in cui ha reso obbligatoria la mediazione, prima di intentare un contenzioso civile (è stata depositata la motivazione n. 272/2012)>>.
Aggiornamento del: >>10/02/2015: Il Tar Lazio (sentenze n. 1351 del 23 gennaio 2015 e n. 1421 del 26 gennaio 2015) promuove la procedura che vede protagonisti gli organismi di mediazione e che funziona bene per le cause di importo medio-basso. Via libera, dunque, dei giudici amministrativi, anche se con alcuni ritocchi: la seduta iniziale è senza spese, se si registra l'impossibilità di proseguire; gli avvocati sono mediatori di diritto, esentati dai percorsi formativi tipici del mediatore.



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