Terzi


È chiunque risulta estraneo ad un rapporto giuridico, cioè non è parte di esso. Persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti del contratto assicurativo (Assicurato - Contraente / Assicuratore) e dai loro familiari. I danni cagionati a terzi, sono risarcibili dall’Assicuratore nella polizza di responsabilità civile, qualora sussista responsabilità: dell’Assicurato stesso, o di chi deve rispondere per legge.
Nell'ambito delle assicurazioni R.C., il concetto "di terzietà" (essere terzi rispetto all'assicurato) è stato elaborato per escludere dall'assicurazione i danni subiti da persone legate all'assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo.
Tale concetto è di natura contrattuale, ma ha un preciso rilievo legislativo in ordine all'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto (RCA), nel senso che il legislatore ha provveduto a formulare l'elenco di coloro che "non sono considerati terzi" e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione.
Vedesi Articolo n. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e Vedesi "affinità".



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