Tacito Rinnovo e Periodo di Tolleranza


Clausola della polizza che prevede il rinnovo automatico del contratto assicurativo se nessuna delle parti a dato disdetta entro il periodo prestabilito dalla polizza. Il tacito rinnovo non può comunque superare i due anni e, a far data dal 01/01/2013, non è più ammesso nelle polizze di Responsabilità Civile dei veicoli a motore e natanti. Ai fini di non creare un periodo di scopertura la garanzia è stata estesa a carico dell’assicuratore in essere, ai 15 giorni di tolleranza disponendo: “per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti” Vedasi Art. 170/bis del Codice delle Assicurazioni Private e circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013.



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