Suicidio (dell'Assicurato)


In caso di suicidio dell'Assicurato:
A) Polizza Vita, prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l'Assicuratore, salvo patto contrario, non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite, mentre trascorsi i due anni l’evento è indennizzabile;
B) Polizza Infortuni, è controverso che sia indennizzabile, giacche sarebbe un evento non fortuito, cioè non sarebbe indipendente dalla volontà dell’Assicurato; si contrappone a tale tesi quella che fa dipendere il suicidio da uno squilibrio psichico tanto forte da vincere l’istinto di conservazione ed, in tal caso, trattandosi di un atto inconscio, potrebbe essere ammesso.
In considerazione del dibattito che divide chi annovera da chi esclude, si ritiene che nel caso non ci sia nel contratto assicurativo Infortuni una specifica esclusione si possa sostenere che tale evento è regolarmente garantito.
Vedesi Articolo n. 1927 del Codice Civile.



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