Spedizione (contratto di)


È un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (è una sottospecie del contratto di mandato senza rappresentanza). Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del mandante.
Vedesi Articoli n. 1737 e 1739 del Codice Civile.



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