Sospensione del Contratto


Interruzione momentanea della validità della garanzia assicurativa per mancato pagamento del premio, trascorso il periodo di mora. La sospensione cessa alle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se dopo sei mesi di sospensione l’Assicuratore non chiede il pagamento del premio, il contratto è automaticamente sciolto.
Vedesi Articolo n. 1901 del Codice Civile.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Soprassicurazione
Definizione successiva:
Sottoassicurazione »