Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione assicurativa; oppure il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia di polizza. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (per questa, tuttavia, è ammesso il patto contrario) del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
L'assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l'assicurato, nonché cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all'assicuratore.
Nelle assicurazioni contro i danni, la prestazione monetaria dell’impresa di assicurazione è subordinata al verificarsi del sinistro (ad esempio, incidente auto o incendio), che generando un danno fa sorgere il diritto dell’assicurato alla prestazione contrattuale sotto forma d’indennizzo o risarcimento.
Nelle assicurazioni sulla vita, le prestazioni delle imprese assicurative presentano una duplice componente: una componente di rischio, subordinata al sinistro ovvero al verificarsi del rischio demografico coperto (morte o sopravvivenza o malattia o non autosufficienza dell’assicurato) e una componente finanziaria, legata a logiche di capitalizzazione finanziaria delle somme versate.
Vedesi Articolo n.1913 Codice Civile.
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