Responsabilità Civile Veicoli


Responsabilità extracontrattuale per danni consegnati alla circolazioni dei veicoli. La legge presume una responsabilità, salvo prova liberatoria:
1) del guidatore di un veicolo senza rotaie, se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno;
2) nello scontro tra veicoli, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, salvo prova contraria;
3) Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il guidatore, salvo la circolazione contro la sua volontà e, comunque, sono (proprietario e conducente) responsabili dei danni da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Vedesi Articolo n. 2054 del Codice Civile.
Vedesi Responsabilità Civile Auto (RCA).



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