Quietanza (di liquidazione)


Dichiarazione che attesta il pagamento, e pertanto l’intervenuto adempimento, del debitore (assicuratore) verso il creditore (assicurato o danneggiato).
È a saldo (semplice ricevuta) quando certifica la definizione del rapporto che ha dato luogo al pagamento; è liberatoria quando attesta l’avvenuta soddisfazione delle pretese del creditore; è transattiva quando contiene i requisiti di tale convenzione liberatoria (quando, ponendo fine ad una controversia, configura una transazione ed esprime la volontà delle parti di evitare una contesa mediante reciproche concessioni).
La quietanza firmata e non onorata dall’immediato pagamento, costituisce un titolo di credito, liquido ed esigibile.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Quietanza
Definizione successiva:
Quietanza (di polizza) »