Proroga


Le polizze possono essere prorogate ed il prolungamento di durata deve sempre risultare da apposito atto scritto. Ciò a differenza del tacito rinnovo che avviene automaticamente, salvo disdetta, ed è prevista da specifica clausola. La polizza si rinnova alla scadenza per un periodo pari alla sua originale durata, con il massimo di due anni.
Vedesi Articolo n. 1899 del Codice Civile.



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