Prescrizione (interruzione)


La prescrizione può essere interrotta da un atto col quale si da inizio al giudizio (citazione in giudizio) o con una formale comunicazione (raccomandata con avviso di ricevuta) inviata all’Assicuratore (sede legale o agenzia che ha in gestione la polizza) che deve avere le seguenti caratteristiche:
1) data certa di ricevimento del destinatario;
) esprimere con chiarezza la volontà di richiesta dell’adempimento contrattuale (indennizzo);
3) mettere in mora il debitore (Assicuratore). Per effetto dell’interruzione inizia ex novo un altro periodo di prescrizione. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte dell’Assicuratore.
Vedesi Articoli n. 2943, 2944 e 2945 del Codice Civile.



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