Macchine Operatrici e Carrelli


Le macchine operatrici (delle quali i carrelli elevatori fanno parte) trovano la loro naturale copertura assicurativa per specifica inclusione del relativo rischio nelle polizze di Responsabilità Civile Generale (RCG o RCT) delle Aziende. Tale garanzia spiega il suo effetto sia per i danni da circolazione (spostamento da luogo a luogo), che per quelli da impiego (movimentazione operativa), in aree rigorosamente private.
Detti veicoli devono essere obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile quando invece circolino, anche per brevi spostamenti, in strade pubbliche o in aree private a queste equiparate. Per la circolazione in aree pubbliche, od equiparate, tali veicoli necessitano ovviamente di certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Per guidare le macchine operatrici in strade pubbliche o private equiparate, occorre aver conseguito regolare patente di guida B o C. Vedesi Articoli 58, 114 e 124 del Codice della Strada

Aggiornamento
Ci sono delle nuove e complicate norme per le Operatrici Meccaniche stabilite da: 1) Decreto Ministeriale del 14/02/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 28/02/2014); 2) Comma 2/bis dell' art. 114 del Codice della Strada (Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013), alle quali è meglio fare riferimento.




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