Denuncia del Sinistro (in ritardo)


La denuncia del sinistro di cui sopra deve avvenire in tempi brevissimi . A questo proposito è bene precisare che per la denuncia di sinistri (che la legge definisce “avviso”), il legislatore ha fissato il termine di giorni TRE, termine che è bene rispettare, salvo che la polizza fissi periodi più lunghi (si usa allungare tale termine dilatorio sino a giorni: cinque, sette, dieci, quindici o un mese).
Qualora la denuncia dovesse pervenire oltre tale termine, l’Assicuratore può:
A) in caso di dolo, rifiutare la prestazione assicurativa;
B) in caso di colpa, ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Ovviamente è l’Assicuratore che deve provare d’aver avuto un pregiudizio ed in quale misura (in altri termini se il ritardo non crea pregiudizio, il sinistro può essere denunciato entro due anni, poi è prescritto).
In considerazione del fatto che qualche Assicuratore, di fronte ad un ritardo, anche minimo, contesta in toto l’indennizzo è bene sottolineare che ciò deve avvenire solo in caso di dolo provato dell’Assicurato, mentre per la colpa conclamata vale solo la riduzione dell’indennizzo nella esatta misura del pregiudizio sofferto e provato.
Vedesi Articoli n. 1913, 1915 e 2952 del Codice Civile.



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