Debito di Valuta


Giuridicamente si tratta del debito di valuta (comune obbligazione pecuniaria) avente per oggetto fin dall’origine la prestazione di un importo nominale di danaro riferito a parametri fissi. Assicurativamente è quanto dovuto (indennizzo) per effetto di un danno con caratteristiche contrattuali (il rapporto tra creditore e debitore è stabilito dal contratto) ove non esisterebbe il diritto all’eventuale riconoscimento degli interessi e della svalutazione monetaria sul credito vantato (il riferimento casistico può essere quello di liquidazione di un sinistro di Garanzia Diretta: Incendio, Infortuni, Furto ecc …). In sintesi l’Assicuratore non sarebbe tenuto a riconoscere all’Assicurato interessi e svalutazione sulla liquidazione. Vedesi Debito di Valore.



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