Rinnovo tardivo della Polizza RCA


La Suprema Corte di Cassazione ha deciso che, una volta decorso il termine di tolleranza di quindici giorni dalla scadenza della polizza, la garanzia assicurativa cessa e l’eventuale pagamento successivo del premio ha efficacia solamente a partire dopo ventiquattro ore dallo stesso giorno del versamento. In sintesi significa che il versamento del premio ormai scaduto non comporta affatto l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo per il periodo di tolleranza. Esistono due possibilità che possono comportare o meno il risarcimento del terzo danneggiato: 1) quella del mancato pagamento della prima rata del premio o del premio unico, in tale eventualità (ex art. 1901 del Codice Civile) il terzo danneggiato dovrà in ogni caso essere risarcito in quanto fa fede il periodo di copertura assicurativa riportato sul contrassegno; 2) quella in cui invece il mancato pagamento riguardi il secondo o i successivi ratei del premio, l’interruzione della copertura è opponibile al terzo danneggiato, che ovviamente potrà rivolgersi solo ed esclusivamente al Fondo di garanzia delle vittime della strada. Vedesi Sentenza della Corte di Cassazione n. 23167 del 31.10.2014



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