La richiesta di risarcimento del danno, nei sinistri RCA, deve essere presentata entro tre mesi dalla data del sinistro, pena la perdita di ogni diritto a ricevere indennizzo. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice Civile, infatti, è stato modificato affinché il danneggiato effettui la richiesta di risarcimento del danno entro tre mesi dal verificarsi del fatto dannoso. Si tratta di un termine di decadenza, che va ad affiancarsi al termine di prescrizione biennale previsto dalla stessa norma del Codice e la differenza sostanziale è che il nuovo termine trimestrale è un termine di decadenza e non di prescrizione, e come tale non è soggetto né ad interruzione né a sospensione. Il nuovo testo normativo fa salvo il caso della forza maggiore, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il danneggiato versi in stato di incoscienza, e dunque nell'impossibilità “assoluta"di provvedere a formulare la domanda di risarcimento. Vedasi DL n. 145 del 23/12/2013.
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