Veicolo non assicu: l'inesistenza di assicurazione RCA deve essere comunicata subito


L'assicuratore della RCA, quando deve opporre al terzo danneggiato l'inesistenza del rapporto assicurativo, ha l'onere di comunicare la relativa contestazione al ricevimento della richiesta di risarcimento di cui all'art. 145 Codice delle Assicurazioni Private, alla quale sia allegato il modulo di denuncia di sinistro di cui all'art. 143 CAP. In mancanza di tale incombente, resta precluso all'assicuratore stesso, eccepire in corso di causa l'inesistenza del contratto. Vedasi Sentenza della Cassazione Sezione III, Civile n. 236 del 20/12/12.



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