Fermo Tecnico (Criterio equitativo del danno)


Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando sia impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Pertanto è ammessa la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico a seguito di sinistro stradale, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (es. tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed esso è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Vedasi Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione. VI Civile n. 22687 del 4/10/2013.



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