L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito. Con riferimento alle Autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, con pagamento del relativo pedaggio, si è ritenuto generalmente configurabile un rapporto di custodia. Inoltre, è stato anche specificato che è configurabile il caso fortuito, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Vedensi Art. 2051 del Codice Civile e Sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 10/12/ 2012, n. 22385
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