Aspetti della clausola Surroga Rivalsa di cui all’Art 1916 Codice Civile

Gentile Mario Bochi,

sono un geologo libero professionista ed ho chiesto informazioni per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, nel fascicolo informativo, al punto rivalsa riporta:
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili; art 1916 C.C.
Che però non riesco a capire il significato. Potrebbe aiutarmi con un esempio?
Sicuro di una sua esauriente risposta le porgo i miei saluti.
Grazie, Marco


Gentile Sig. Marco,
per effetto della surrogazione prevista dall’articolo 1916 Codice Civile si verifica la successione particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato, con conseguente sostituzione dell’assicuratore all’assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante.

In altre parole la norma legislativa di cui sopra, che è generale, ha la finalità di permettere all’Assicuratore, che ha pagato in forza del proprio contratto assicurativo, di recuperare da eventuali responsabili o corresponsabili quanto indennizzato.

Tale istituto è frequente e più chiaro nelle assicurazioni di Garanzia Diretta, ove l’Assicurato viene pagato dal proprio Assicuratore (Incendio, Furto, Infortuni, Kasko ecc,), mentre è nebuloso e può sfuggire nelle assicurazioni di Responsabilità Civile (RC Auto, RC Generale, RC Vettoriale, ecc.).

Le sottopongo due esempi:

A. GARANZIA DIRETTA
Tizio subisce un tamponamento ed è rimborsato in forza della propria polizza Kasko; pagato il danno, l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del tamponante Caio.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE
Tizio nella sua professione arreca un danno a Caio, che viene rimborsato grazie alla polizza di Responsabilità Civile Professionale del primo, ma si accerta che l’evento è stato determinato o concausato da Sempronio; l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del responsabile o corresponsabile Sempronio.

Spero di aver semplificato un concetto non semplice e di esserle stato di qualche aiuto.

Cordiali saluti.
Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

La ringrazio della risposta molto esaustiva; se non ho capito male nel caso di responsabilità civile di un professionista la rivalsa avviene solo ed esclusivamente se la responsabilità è di un terzo e non dell’assicurato. Ma se la responsabilità è di un terzo perché l’assicurazione dovrebbe pagare? visto che non è l’assicurato ad arrecare il danno.

Marco


Gentile Marco,

la domanda è pertinente, anche se per una risposta completa dovrei annoiarla con un trattato di diritto assicurativo; le specifico che i casi di surroga e rivalsa nella RC sono rari e si verificano soprattutto nei casi concorsuali e/o quando a rispondere verso un danneggiato esistano gradi di presunzione diversi. La responsabilità di un soggetto di norma deve essere provata (ordinaria), in alcuni casi speciali è presunta salvo una prova diversa (semi-oggettiva), in altri casi è presunta (oggettiva).

Ad esempio nella RC Prodotto, l’impresa A vende un prodotto difettoso che arreca danno, risponde per legge (Art. 114 e 127 del Codice del Consumo) verso il consumatore con una presunzione di responsabilità oggettiva (è responsabile salvo che non provi il contrario 1), ma il difetto può essere in parte o in toto imputato alla materia prima del prodotto stesso e risalire al produttore B. L’assicuratore dell’impresa A liquida il danno e, surrogandosi, si rivale in parte o in toto verso B, nei confronti del quale non esiste una presunzione di responsabilità, ma deve essere ordinariamente provata.

Spero di non averle confuso le idee, ma le posso dire comunque, di non preoccuparsi della clausola che se attivata non può comportare alcuna controindicazione.

Cordiali saluti

Mario Bochi

1 La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere ritenuto responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a colpa del soggetto stesso (vedi, ad esempio Artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, ecc. del Codice Civile).

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