Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 2

Buongiorno,
qualche tempo fa con la vettura aziendale (intestata alla società di leasing e con assicurazione intestata alla società in cui sono dipendente) ho urtato la vettura di mia moglie in un parcheggio pubblico.
Alla richiesta di indennizzo, preceduta dalla constatazione amichevole inviata puntualmente alle due assicurazioni, l`assicurazione di mia moglie si e` avvalsa della clausola di Terzietà e ha respinto l`indennizzo diretto.
Mi sono rivolto alla mia assicurazione che ha copertura Kasko, ma non riesco a venire a capo del dilemma.
Può mia moglie essere risarcita da una delle due assicurazioni?

Grazie, Mario


Caro Mario,

se ho capito bene esiste una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto, del veicolo aziendale in sua dotazione, poi esiste una polizza di Garanzia Diretta Kasko in capo all’auto di sua moglie e l’assicuratore RCA respinge il danno, mentre l’assicuratore Kasko temporeggia.

In tale ipotesi:

  1. La risposta dell’assicuratore del veicolo in leasing non è infondata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la moglie per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al marito; diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona, poiché la norma ha recepito la direttiva CEE e considera terzi tutti, eccezion fatta per il guidatore. Nel caso specifico, poi, la terzietà riguarda, a titolo paritetico, sia il proprietario del veicolo, sia, in solido, il guidatore, ex Art. 2054 Codice Civile, verso il danneggiato.
  2. L’atteggiamento dilatatorio dell’assicuratore kasko può dipendere dalla circostanza che anche tale polizza potrebbe non operare quando il danno è stato inferto da soggetto non terzo, poiché l’assicuratore, dopo aver pagato, non ha la possibilità di rivalersi in surroga (ex Art. 1916 Codice Civile, che in calce trascrivo).

Pertanto la risposta alla sua domanda è: se la polizza kasko dell’auto di sua moglie non esclude l’operatività della garanzia in caso di danno subito ad opera di soggetto non terzo, o tace al riguardo, l’assicuratore deve liquidare il danno, indipendentemente dalla possibilità di rivalersi o non rivalersi e pertanto bisogna insistere e sollecitare.

Nella speranza d’esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.
Mario Bochi


Doc. allegato alla risposta

Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private – Soggetti esclusi dall’assicurazione

  1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    1. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
    2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
    3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.


SEGUITO DOMANDA

Buongiorno,
innanzitutto grazie per aver risposto, purtroppo mi sono spiegato male:
1- Mario ha vettura aziendale (Ing. Carlease e assicurazione Kasko)
2- Elena ha vettura privata (assicurazione standard)

Espongo in terza persona:
Durante una manovra in parcheggio Mario con la sua vettura in Leasing (Leasing intestato alla società per cui lavora e assicurazione con copertura Kasko intestata alla società per cui lavora) ha urtato la vettura della moglie Elena (vettura privata)
Ora la domanda è: Nonostante la vettura in Leasing e assicurazione siano intestati alla società per cui lavora Mario, perché viene sollevata l’eccezione al risarcimento per la terzietà? Mario è il guidatore, fruisce di un servizio non possiede la vettura e non è intestatario dell’assicurazione.
Resto in attesa. Grazie, Mario


SEGUITO RISPOSTA

La ratio alla quale fa riferimento il concetto di terzietà non terzietà per questo caso è il contenuto del 3° capoverso dell’Art. 2054Circolazione di veicoli – del Codice Civile che equipara la figura di proprietario del veicolo a quella di conducente, rendendone un soggetto solidale e unico:
(omissis)Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(omissis).

È come se il proprietario del veicolo fosse Mario (conducente), equiparato dal legislatore al proprietario effettivo.

A questo punto la risposta ovviamente non può che essere negativa.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

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