Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 1

Mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore siamo residenti in due posti diversi l’ assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento ….letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza……in attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente.


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).

A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.

Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis) … mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).

Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.
Mario Bochi

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