Danni da incendio ai costumi storici trasportati

Gentile dottore.
In data 2 ottobre 2010, stavo recandomi dalla Sicilia ad Alba, insieme ad altre 60 persone, per partecipare quali sfilanti del corteo storico, al Palio degli asini.
Il pullman noleggiato presso una nota ditta del nostro paese, in una galleria vicino a La Spezia ha preso fuoco. Grazie al tempestivo intervento dell’autista tutti, siamo usciti illesi dall’incendio. E’intervenuta una squadra dei pompieri e la polizia di stato. Sul pullman, interamente distrutto dalle fiamme,sono rimasti oltre ai bagagli personali, tutti i costumi che ci servivano. Ogni abito aveva un valore intorno agli 800/1000 euro. Gli abiti di proprietà personale presenti sul veicolo erano circa 70, più dei passeggeri, in quanto altri componenti del gruppo ci avrebbero raggiunti ad Alba. Ci viene riferito dalla Ditta del pullman che avremo un risarcimento per ogni bagaglio personale quantificato non in base al valore effettivo, nonostante la testimonianza dei passeggeri. Circa 200/300 euro ciascuno. Legalmente è giusto? Non possiamo richiedere il risarcimento degli abiti?
Grazie
Rosa


Gentile Signora, la sua richiesta, della quale ringrazio, implica allo stato attuale un problema non tanto assicurativo quanto di diritto civile del trasporto; potrebbe esistere una polizza della quale, però, nulla sappiamo e che potrebbe regolare il risarcimento e l’eventuale massimo esborso per singolo bagaglio per ogni passeggero. Se tale polizza assicurativa esistesse, sicuramente avrebbe due limiti: a) per singolo danno del passeggero (valore del solo bagaglio), b) per l’ammontare totale dei danni (il valore di tutti i bagagli) o in alternativa farebbe riferimento ai limiti previsti, ad esempio: 1) dal Contratto di Viaggio stipulato da voi con il vettore o 2) dalla legge specifica se al tipo di trasporto è applicabile il Codice del Consumo o le disposizioni legislative sui Tour Operator.

In via generale le posso dire che il sinistro segnalato coinvolge il contratto di trasporto (disciplina giuridica dell’attività di trasporto terrestre, in particolare di persone, che fonda le proprie radici nell’antico modello della locatio-conductio) di cui all’Art. 1678 Codice Civile; in tale contratto, il vettore (la società proprietaria del pullman) è per legge responsabile, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno giacché si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Devo segnalare che tale contesto giuridico ordinario potrebbe essere influenzato da disposizioni legislative speciali diverse, secondo la tipologia del rapporto esistente tra passeggeri e vettore, sostanziando rapporti specifici con limiti di risarcimento prestabiliti dal legislatore o dai contraenti.

In altre parole posso dirle che molto facilmente nel caso prospettato, esistano dei limiti di risarcimento: a) di tipo assicurativo (polizza); b) di trasporto (contratto di viaggio); c) legislativi (Codice del Consumo o Legge del Tour Operator), nei quali non è facile districarsi senza conoscere la documentazione (il ramo trasporti è uno dei più complicati).

In tale contesto desta preoccupazione anche la circostanza dei costumi in numero superiore ai viaggiatori, che potrebbe determinare un negozio giuridico problematico o addirittura figura giuridica diversa (trasporto di merci ex Legge 286/ del 21/11/2005), per non parlare poi dell’effettivo valore del danno complessivo (900 € x 70 capi = 63.000 €), che può apparire eccessivamente oneroso rispetto al prezzo richiesto dal vettore, consapevole o non consapevole di tale valore.

Il mio consiglio, visto anche gli importi in ballo, è quello di rivolgervi tutti a un bravo legale, che sia pratico del ramo trasporti.

Le trascrivo in calce alcuni utili riferimenti legislativi d’interesse al caso di cui sopra e la saluto molto cordialmente.

Mario Bochi


Doc. allegato alla risposta

Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (1€ per Kg)

Condizioni Generali di VenditaContratto Di Viaggio (In attuazione della DIR. 314/90/CEE in materia di pacchetti turistici) D.L. n° 111 del 17/5/ 1995 e della Direttiva 90/314/CEE dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/4/1970 resa esecutiva con legge 29/12/1977 n° 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, resa esecutiva con legge 2/3/1963 n° 806 in quanto applicabili ai servizi del pacchetto turistico nonché dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Codice del Consumo – art. 95. responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

  1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
  2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
  3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

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