Termini e modalità della Denuncia Sinistro

Buongiorno,

Le riassumo la mia situazione: circa 25 gg fa mio figlio ha tamponato “leggermente” un autovettura, d’accordo i 2 conducenti avevano deciso che visto il danno irrilevante di non fare la “constatazione” del sinistro.

Poi siamo stati contattati dal conducente dell’auto che voleva, siccome l’auto era aziendale, che venisse compilata la “constatazione”, ok per un incontro, questo almeno 2 volte, dove la persona non si è mai presentata, noi avevamo anche ipotizzato di liquidare il danno direttamente o l’alternativa di riparare dal nostro carrozziere l’auto.

Dopo un silenzio di 10gg, si è fatto risentire e siccome mio figlio non aveva risposto al telefono, gli aveva mandato un SMS dove diceva che avrebbe mandato avanti la denuncia.

Ho sentito io direttamente la persona, gli confermo la mia intenzione a liquidare il danno direttamente, somma max 200€ che sembra accettare, ci siamo accordati per un incontro il giorno successivo x chiudere la situazione. Il giorno dopo prendo 2 ore di permesso dal lavoro per trovarmi all’appuntamento, mentre sono in treno, circa 30 minuti prima, ricevo il solito SMS dove si scusa ma non gli sarà possibile arrivare in tempo e che mi richiamerà la mattina dopo x fissare una nuova data,. Io rispondo con un SMS che x per la prossima sarà l’ultima volta che ci si potrà incontrare, per chiudere questa “fastidiosa” situazione.

E’ passata un’altra settimana e non ho più notizie, ho informato a voce il mio assicuratore, che mi dice di aspettare, io ho anche sottolineato la mia grande pazienza e disponibilità , ho letto che il termine della comunicazione di un sinistro sia di 3 giorni, se non sbaglio, e qua chiedo a Lei chiarimenti.

In attesa di una sua cortese risposta grazie e buona giornata.

Marco


Gentile Marco,

la piega presa dal sinistro di suo figlio è negativa e non vorrei sfociasse in qualche contestazione o ci fosse alla base una volontà della controparte di lucrare sul danno.

Il termine, perentorio, stabilito sia dalla legge (Art. 1913 del Codice Civile), che dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è di tre giorni, oltre i quali vi è un rischio ipotetico di dover pagare l’eventuale pregiudizio (Art. 1915 del Codice Civile), se e in quanto questo si sia effettivamente verificato.

Ciò premesso, consiglio di compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), nel quale inserire tutti i vostri dati e quelli conosciuti della controparte da spedire immediatamente a mezzo raccomandata a.r. al vostro assicuratore e per conoscenza al danneggiato stesso; potreste accompagnare tale modulo con un riassunto breve del caso, compresa la volontà di compilazione congiunta del CAI, che è naufragata a causa dei numerosi rinvii del danneggiato.

Quanto sopra si prefigge di mettervi al riparo da sorprese e ritardi, considerando che trattasi di un danno che ricade nella procedura del “Risarcimento Diretto”, ove chi paga è l’assicuratore del vostro antagonista che poi addebita l’esborso all’assicuratore vostro, operazione che deve collimare con il riscontro presso il vostro assicuratore del sinistro sul quale imputare l’addebito.

Aggiungo che normalmente per ritardi modesti un buon assicuratore, non eleva eccezioni, sapendo che l’eventuale pregiudizio invocato deve essere poi puntualmente provato.

Spero di esserle stato di qualche utilità.
Cordiali saluti.
Mario Bochi

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