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Gestione sinistro da smarrimento bagaglio

Gentile Mario Bochi,

Nella mia attività di ricercatore universitario ho partecipato ad una missione archeologica all’estero, portando con me delle strumentazioni scientifiche. Purtroppo, al ritorno a Roma le strumentazioni non sono state ritrovate, benché all’aeroporto di partenza giurino di averle imbarcate.

Sono quindi nella condizione di dover scrivere, come assicurato, una lettera di riserva di rivalsa dell’assicurazione nei confronti della compagnia aerea che non è in grado di consegnare delle merci spedite e che con ogni probabilità sono andate perse. A tutt’oggi (circa 4 mesi dopo il giorno in cui queste merci erano attese a Roma) la compagnia aerea non ha voluto mai rispondere ai nostri solleciti, lasciando la situazione “aperta” (le ricerche, teoricamente, sono “in corso”).

Avrei 3 domande:

  1. esistono dei termini oltre i quali la compagnia aerea è obbligata a rispondere e ad ammettere che la merce è perduta?
  2. esistono dei limiti temporali entro cui io (assicurato) devo scrivere una lettera di riserva di rivalsa?
  3. la lettera di riserva che ho preparato, e che riporto qua sotto, è scritta bene o potrebbe essere inefficace a garantire il diritto di rivalsa della compagnia assicurativa?

Lettera di riserva

Con la presente si richiedono notizie sulle merci (descrizione dettagliata delle merci) spedite da … a Roma Fiumicino con vettore aereo … il … settembre 2010 (volo numero …, polizza di viaggio n. … ). A tutt’oggi infatti non risultano pervenute all’aeroporto di destinazione. Inoltre, nonostante alcuni solleciti Vi siano stati inviati negli scorsi mesi dallo spedizioniere incaricato del ritiro della merce a Roma (…) e da noi stessi non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sullo stato delle ricerche di dette strumentazioni.

Si fa presente che qualora le merci contenute nei colli inviati risultassero disperse, vi renderemo responsabili dei danni subiti, ricordando che il valore complessivo delle merci si aggira intorno ai … €.

Ringraziando anticipatamente, Le porgo i miei migliori saluti.

Giovanni


Caro Professor Giovanni,

premetto che per difficoltà i sinistri trasporti sono i primi della lista, per la vasta serie di tipo del trasporto: terrestre, marittimo, aereo, ferroviario e per i vari accordi nazionali e internazionali che li regolano.

In primis rispondo come segue alle sue domande.

  1. nel trasporto aereo merci non c’è un termine preciso nel quale il vettore deve rispondere (nel trasporto passeggeri e relativi bagagli sì e sono ventuno giorni). Detto questo, ritengo non sia comunque un problema poiché se il vettore non è in grado di consegnare la merce a destino è già in difetto (si concreta l’inadempienza) e ne risponde da subito; l’eventuale ritrovamento a posteriore dei beni comporterà la restituzione dell’importo già pagato o la merce rimarrà di proprietà del vettore stesso.
  2. Esiste invece un termine preciso nel quale, se non si vuole perdere i diritti, si deve interrompere il decorso della prescrizione, trasmettendo una comunicazione validamente interruttiva (lettera raccomandata con avviso di ricevuta) e questo termine cambia secondo l’istituto contrattuale nel quale ci si trova:
    1. Nel trasporto e nella spedizione (cioè se sono il ricevente della merce e chiedo il risarcimento al vettore o spedizioniere) è di 1 anno dalla data della mancata consegna, per i trasporti europei; 18 mesi invece per quelli extraeuropei che abbiano inizio o termine in località fuori dall’Europa (ex Art. 2951 Codice Civile).
    2. Nell’assicurazione (cioè se sono l’Assicurato e devo chiedere l’indennizzo all’Assicuratore) il termine è di 2 anni (ex Art. 2952 Codice Civile).
  3. Mi permetto di trasmetterle la sua “lettera” con qualche correzione:
    1. Con la presente si richiede la liquidazione del danno sofferto a seguito smarrimento delle merci, le quali non sono pervenute all’aeroporto di destinazione a tutt’oggi, e pertanto vanno considerate a tutti gli effetti perse definitivamente. In considerazione del fatto che avete ignorato alcuni solleciti che Vi sono stati inviati negli scorsi mesi dallo spedizioniere incaricato del ritiro della merce a Roma (…) e da noi stessi, v’intimiamo ad adempiere le obbligazioni contrattuali.
      Trascorsi 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, senza riscontro, ci riterremo liberi di agire nei vs. confronti.
      Valga la presente quale atto di messa in mora, con interruzione del termine di prescrizione nei Vs. confronti, nonché dei coobbligati.
      In tale attesa, porgiamo i Ns. migliori saluti.

(da completare con i dati relativi alla spedizione)


SEGUITO DOMANDA

Caro Sig. Bochi,

La ringrazio per la risposta.

La spedizione fu fatta come merce a parte (date le dimensioni dei colli) da me tramite uno spedizioniere locale, cioè una persona che ha una ditta di trasporti e spedizioni e che ha dimostrato una certa competenza e conoscenza delle incredibilmente complesse procedure, sia all’arrivo per lo sdoganamento in questo paese straniero sia alla partenza. Devo dire comunque che il rapporto con lui è stato regolato in modo relativamente poco formale. Il suo nome compare come ‘shipper’ sulla polizza di viaggio (AWB).

In sostanza, svolte le procedure doganali e pagato il costo della spedizione all’ufficio della compagnia aerea, siamo tornati al magazzino doganale, abbiamo apposto le etichette che ci erano state date dalla compagnia aerea e abbiamo lasciato i due colli al suddetto magazzino. Lo spedizioniere locale, quando ha saputo dei problemi di mancato arrivo, è tornato all’aeroporto dove tutti gli hanno assicurato che i colli erano partiti regolarmente. L’aereo, dopo uno scalo a Malpensa, è arrivato a Roma dove i due colli pare non ci fossero. Abbiamo esplorato varie possibilità, tra cui anche lo scarico dei due colli a Malpensa per errore; sono stato personalmente in alcuni magazzini a Fiumicino; abbiamo richiesto informazioni allo spedizioniere e alla compagnia aerea nell’aeroporto di partenza. Tutto è stato vano, finora. La cosa che mi preoccupa è che la compagnia aerea, nonostante il lungo tempo trascorso, non risponde ai nostri solleciti lasciando la situazione in un ambiguo limbo.

Mi scusi la lunghezza del messaggio, grazie di tutto e a presto.
Giovanni

 

Mi scusi per questa aggiunta al messaggio precedente, ma dimenticavo di dirle che anche in Italia c’è uno spedizioniere che avrebbe dovuto prendere i due colli a Roma e che ha per primo mandato una lettera di reclamo alla compagnia aerea.

Spero adesso di averle dato gli elementi necessari per farsi un’idea della situazione.

Ancora grazie infinite e a presto.

Giovanni


SEGUITO RISPOSTA

Nella fattispecie si riscontra la frequente catena dei soggetti responsabili propria del ramo trasporti: Spedizioniere, Vettore e spesso Sub-Vettore, che complica la situazione.

Valutando il caso dal solo punto di vista giuridico e del diritto, le significo che nei suoi confronti è responsabile lo Spedizioniere (Art. 1739 Codice Civile), che deve render conto delle scelte fatte nel trasporto. Nei confronti dello Spedizioniere è responsabile il Vettore (Art. 1693 Codice Civile), salvo la concreta prova del contrario, se ha fatto il trasporto in proprio per l’intera tratta; nel caso contrario, si aggiunge la responsabilità del o dei Sub-Vettori (Art. 1699 Codice Civile), ognuno per la propria tratta.

La mia esperienza mi ha insegnato che i trasporti, pur rappresentando uno dei rami più interessanti, sono tosti e se l’entità del danno è importante, conviene sempre incaricare un avvocato specialista della materia.

Spero di essere stato di qualche utilità, la ringrazio di aver scelto il mio sito e la saluto cordialmente.

In bocca al lupo…

Mario Bochi

Problematiche assuntive del rischio

Esimio Dr. Mario Bochi,
Sono di nuovo qui a chiederle un suo consiglio, con il mio socio devo aprire un agenzia di spedizioni ma ci avvaliamo di autoveicoli presi a noleggio oppure di padroncini, la mia domanda e’ la seguente:
Da un punto di vista assicurativo come devo comportarmi? Le faccio un esempio:
A (in questo caso il mittente) spedisce una fornitura di vino con l’agenzia di spedizioni che chiameremo B.
B prende un furgone a noleggio e dice a C (in questo caso il conducente) di portarlo a destinazione,
la fornitura arriva a D (che in questo caso e’ il destinatario) la merce arriva danneggiata chi ne risponde?
B nei confronti di A, e C nei confronti di B, oppure solo B nei confronti di A.
Quindi B deve fare un assicurazione su tutti i viaggi che effettua?
La ringrazio anticipatamente della risposta che vorrà darmi.
Cordiali saluti

Giuseppe


Egregio Signor Giuseppe,

Premesso che la domanda riguarda un problema di tecnica “assuntiva”, mentre io mi occupo di consulenza nei sinistri assicurativi, le espongo comunque il mio punto di vista.

Per chiarezza attribuisco il seguente significato alle sigle alfabetiche che seguono:

  • A) Venditore della merce (colui il quale lei chiama mittente);
  • B) Spedizioniere della merce;
  • C) Vettore primo (colui il quale lei chiama conducente):
    C2. – C3.ecc. Sub-Vettori (incaricati dal vettore primo);
  • D) Destinatario della merce.

Ritenendo trattarsi nel caso specifico di trasporto su strada o gomma, specifico che sono implicati tre rapporti contrattuali diversi, che hanno proprie influenze giuridiche: 1) il contratto di compravendita che disciplina i rapporti e le condizioni di vendita della merce; 2) il contratto di trasporto (Art. 1678 Codice Civile) e o di spedizione (Art. 1737 Codice Civile) che regola il trasferimento delle merci; 3) il contratto di assicurazione delle merci che stabilisce le condizioni di sicurtà.

Quando non è previsto diversamente dalle condizioni contrattuali di norma, la vendita della merce avviene franco fabbrica (EXW) e pertanto viaggia a rischio e spese del destinatario, il quale salvo prova contraria è il presunto proprietario e comunque avente diritto.

Nel quadro da lei ipotizzato, ove s’innesca una sorta di RCV (Responsabilità Civile Vettoriale) a catena un danno alla merce si risolverebbe, salvo tipologie di sinistri particolari, in questo modo:

B è responsabile nei confronti di chi fornisce l’ordine di trasporto A o D;

C ed eventualmente C2. – C3. sono responsabile nei confronti B.

La situazione ideale per un Vettore o Spedizioniere è di contrarre una buona Polizza RCV che copra la propria responsabilità, entro e oltre i limiti stabiliti dalla legge (*), affrontando però un certo costo. Ho indicato oltre i limiti di legge, poiché se nel sinistro ricorrono gli estremi della Responsabilità Grave, tali limiti saltano e il Vettore è responsabile sino alla concorrenza del valore della merce danneggiata (segnalo che tale circostanza aggravante è riconosciuta dai giudici sempre più spesso).

Invitandola a rivolgersi a un buon broker, spero di esserle stato utile.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

(*)
Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia sono assunti a norma di legge (Art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005), con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari a euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.


SEGUITO DOMANDA

Esimio Dr. Mario Bochi,

Grazie per la sua celere e professionale risposta, se ho capito bene è C che si deve assicurare sul danneggiamento della merce perché:
Se A spedisce una merce di 1000 euro che pesa 10 kg e’ questa viene danneggiata totalmente,
B paga un 1 euro al kg e cioè 10 euro e l’assicurazione di C paga a B la rimanenza che è 990 euro,
la quale B risarcisce ad A.
oppure B assicura la merce trasportata ed in caso di sinistro l’assicurazione paga a B che rimborsa A e poi l’assicurazione fa la rivalsa su C.

Mi scusi di queste mie domande ma siccome della sua professionalità mi fido quando vado dal broker vorrei avere le idee chiare.

Cordiali saluti
Giuseppe


SEGUITO RISPOSTA

Caro Sig. Giuseppe,

La tipologia dei sinistri trasporti è condizionata da una miriade di elementi: 1) contratto di vendita del prodotto (franco: fabbrica, vagone, carro, porto, vettore ecc.); 2) tipo di polizza (RCV, Trasporti Merci, Stock And Transit, ecc.) 3) tipo d’ordine al vettore o spedizioniere; 4) la tipologia di sinistro (furto, incendio, smarrimento, bagnamento, ecc.), 5) in quale tratta è accaduto il danno e pertanto è difficile ipotizzare in astratto un quadro di causa ed effetto del sinistro stesso.

Semplificando molto, comunque, direi che la sua seconda ipotesi è la più frequente e rimane solo da stabilire se B rimborsa A o, molto più frequentemente, D, il quale, salvo disposizioni contrattuali diverse, è sempre l’avente diritto e proprietario della merce.

Mi augura di essere esauriente e colgo l’occasione per salutarla cordialmente.

Mario Bochi