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Aspetti della clausola Surroga Rivalsa di cui all’Art 1916 Codice Civile

Gentile Mario Bochi,

sono un geologo libero professionista ed ho chiesto informazioni per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, nel fascicolo informativo, al punto rivalsa riporta:
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili; art 1916 C.C.
Che però non riesco a capire il significato. Potrebbe aiutarmi con un esempio?
Sicuro di una sua esauriente risposta le porgo i miei saluti.
Grazie, Marco


Gentile Sig. Marco,
per effetto della surrogazione prevista dall’articolo 1916 Codice Civile si verifica la successione particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato, con conseguente sostituzione dell’assicuratore all’assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante.

In altre parole la norma legislativa di cui sopra, che è generale, ha la finalità di permettere all’Assicuratore, che ha pagato in forza del proprio contratto assicurativo, di recuperare da eventuali responsabili o corresponsabili quanto indennizzato.

Tale istituto è frequente e più chiaro nelle assicurazioni di Garanzia Diretta, ove l’Assicurato viene pagato dal proprio Assicuratore (Incendio, Furto, Infortuni, Kasko ecc,), mentre è nebuloso e può sfuggire nelle assicurazioni di Responsabilità Civile (RC Auto, RC Generale, RC Vettoriale, ecc.).

Le sottopongo due esempi:

A. GARANZIA DIRETTA
Tizio subisce un tamponamento ed è rimborsato in forza della propria polizza Kasko; pagato il danno, l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del tamponante Caio.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE
Tizio nella sua professione arreca un danno a Caio, che viene rimborsato grazie alla polizza di Responsabilità Civile Professionale del primo, ma si accerta che l’evento è stato determinato o concausato da Sempronio; l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del responsabile o corresponsabile Sempronio.

Spero di aver semplificato un concetto non semplice e di esserle stato di qualche aiuto.

Cordiali saluti.
Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

La ringrazio della risposta molto esaustiva; se non ho capito male nel caso di responsabilità civile di un professionista la rivalsa avviene solo ed esclusivamente se la responsabilità è di un terzo e non dell’assicurato. Ma se la responsabilità è di un terzo perché l’assicurazione dovrebbe pagare? visto che non è l’assicurato ad arrecare il danno.

Marco


Gentile Marco,

la domanda è pertinente, anche se per una risposta completa dovrei annoiarla con un trattato di diritto assicurativo; le specifico che i casi di surroga e rivalsa nella RC sono rari e si verificano soprattutto nei casi concorsuali e/o quando a rispondere verso un danneggiato esistano gradi di presunzione diversi. La responsabilità di un soggetto di norma deve essere provata (ordinaria), in alcuni casi speciali è presunta salvo una prova diversa (semi-oggettiva), in altri casi è presunta (oggettiva).

Ad esempio nella RC Prodotto, l’impresa A vende un prodotto difettoso che arreca danno, risponde per legge (Art. 114 e 127 del Codice del Consumo) verso il consumatore con una presunzione di responsabilità oggettiva (è responsabile salvo che non provi il contrario 1), ma il difetto può essere in parte o in toto imputato alla materia prima del prodotto stesso e risalire al produttore B. L’assicuratore dell’impresa A liquida il danno e, surrogandosi, si rivale in parte o in toto verso B, nei confronti del quale non esiste una presunzione di responsabilità, ma deve essere ordinariamente provata.

Spero di non averle confuso le idee, ma le posso dire comunque, di non preoccuparsi della clausola che se attivata non può comportare alcuna controindicazione.

Cordiali saluti

Mario Bochi

1 La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere ritenuto responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a colpa del soggetto stesso (vedi, ad esempio Artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, ecc. del Codice Civile).

Gestione della Lite, Spese legali e l’Art. 1917 Codice Civile

Buongiorno, sono un intermediario sezione E – seguo parecchi clienti con coperture rc professionale ed ho notato nella compagnia per cui opero ed in altre una “incongruenza” relativamente la paragrafo “Gestione delle vertenze di danno” presente in tutte le rc.
Nella sostanza ormai le compagnie alla fine del noto paragrafo inseriscono un trafiletto che cita ” La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati” – di contro da codice civile le spese di resistenza vanno
risarcite all’assicurato nella misura di un quarto del massimale.
Da un punto di vista pratico succede questo : il cliente riceve una richiesta danni – es in sede civile quale terzo in causa ( senza quindi la possibilità di una fase stragiudiziale)
apre il sinistro inviando alla compagnia l’atto di citazione – poniamo un udienza prevista dopo 4 mesi dalla notifica la compagnia tace – non da riscontro non nomina legali etc..
il cliente sollecita , nominando un proprio legale e chiedendo la accettazione/designazione da parte della compagnia la compagnia continua a tacere il cliente và in giudizio con un proprio legale citando la compagnia a garanzia a conclusione del giudizio – poniamo con esisto positivo per il cliente – la compagnia si rifiuta di liquidare le spese di resistenza in quanto i legali non erano stati da lei designati.
Ritengo sia un modo di aggirare il 1917 c.c. , voi cosa ne pensate e cosa può fare il cliente per evitare queste situazioni

Grazie
Cordiali saluti
Utente


Caro collega, rispondo al tuo quesito.
Il dettato legislativo – 3° capoverso dell’Art. 1917 Codice Civile – è chiaro: sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, almeno sino alla concorrenza del quarto della somma assicurata.
Tale disposizione deve essere necessariamente integrata, da quanto previsto nell’Art. 1932 Codice Civile, che richiama il 3° e 4° comma del citato Art. 1917, determinando le disposizioni derogabili solo ed in quanto siano più favorevoli all’assicurato. Da qui nascono i dubbi ed i conflitti: escludere solo le spese NON autorizzate e concedere invece quelle autorizzate è una deroga? Se si, è più favorevole all’assicurato?
Io direi che circoscrivere la prestazione contrattuale delle spese di difesa alla circostanza della preventiva autorizzazione, è una deroga ed assolutamente non più favorevole all’assicurato, pertanto la definirei abusiva e come tale sostituita di diritto con la corrispondente disposizione di legge.
Questa posizione va anche correlata al dettato contrattuale, poiché nei contratti di RC esiste la Clausola di Gestione della Lite/Vertenza, che recita più o meno: la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in civile che in penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato, seguita a volte dal testo da te riportato, in forte odore di abusività.
Trattandosi di clausola compromissoria si ritiene costituisca per l’Assicuratore una vera e propria obbligazione contrattuale, mentre l’Assicurato ha l’alternativa del 4° capoverso dell’Art. 1917 CC e cioè: l’assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore. In altre parole mentre l’assicuratore è obbligato a gestire la vertenza, se non dimostra una carenza assoluta d’interesse nella vertenza stessa, l’assicurato in ossequio al dispositivo legislativo di cui sopra, se lo preferisce può costituirsi e chiamare in garanzia l’assicuratore (ma le spese di tale attività spesso sono a suo carico o sono compensate (ognuno tiene le proprie), soprattutto se non si riesce a provare che, l’assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo ha fatto immotivatamente o per mala gestio.

Per ovviare all’inconveniente (nelle polizze RC dei medici e cliniche) ho fatto disporre costituzioni in giudizio con chiamata in causa del terzo (l’assicuratore) e richiesta di sua condanna alle spese per inadempienza contrattuale, richiesta a volte soddisfatta, altre volte disattesa. Ovviamente a monte c’era il formale invito di gestione della lite rivolto all’assicuratore, al quale si notificava copia fotostatica dell’atto di citazione.
Per concludere un discorso, che non è assolutamente esaurito, l’assicuratore per un legittimo timore di dover pagare esose e ingiustificate spese legali, peritali e istruttorie (spese che coinvolgono anche l’opinabilità di scelte difensive azzardate o costose con accollo ad altri dei relativi costi), preferisce nascondersi dietro l’autorizzazione, e pertanto si difende assumendo atteggiamenti non leciti e che spesso violano comunque la legge o il contratto. Per contrastare tale atavico atteggiamento bisogna intraprendere delle azioni consone a costringerlo al rispetto delle regole.
L’ex mia unit RC in certi casi agiva come segue: ricevuta una denuncia con relativa citazione in giudizio dell’assicurato o ricevuta una citazione di sinistro già aperto, trasmetteva per raccomandata con ricevuta di ritorno copia dell’atto di citazione invitando l’assicuratore:
A) alla transazione del danno in tempo utile per la costituzione alla prima udienza.
B) In caso non sussistessero i presupposti della transazione, comunicare il nominativo del legale al quale è stato deciso di affidare la causa.
C) in tale comunicazione l’assicuratore era formalmente intimato che, in caso di mancata gestione della causa, l’assicurato si sarebbe costituito in giudizio, chiedendone la chiamata in manleva, con richiesta specifica di condanna alle spese di giudizio, data la macroscopica inadempienza, costituita dal mancato rispetto della clausola di Gestione della Lite/Controversia.
L’atteggiamento seguente poi era:
A) in caso di transazione, nulla questio.
B) in caso di designazione, contattare il legale designato
C) in caso di mancata risposta, si procedeva con la designazione del proprio legale che nell’atto di costituzione e risposta, doveva chiedere 1) la chiamata in causa dell’assicuratore, 2) la condanna dello stesso anche alle spese giudiziarie sostenute nel giudizio dall’assicurato (sorte, capitale e interessi).

Non aggiungerei altro, salutandoti molto cordialmente, sperando di esserti stato di qualche utilità.

Mario Bochi

Gestione e criteri di liquidazione di danno modesto da lesioni

Egr. Sig. Bochi,
vista la Sua importante esperienza in campo assicurativo, vorrei, cortesemente, sottoporre alla Sua attenzione la mia vicenda.
La scorsa estate, a causa di una caduta mentre percorrevo una via del centro storico, molto sconnessa per la presenza di buche, riportavo una lesione alla spalla dx.
Formulavo richiesta di risarcimento danni al comune, il perito effettuava sopralluogo ed il medico legale, all’esito della visita, mi riconosceva il 3% di IP. Preciso che ho 45 anni.
Il liquidatore della compagnia di assicurazione mi formulava offerta risarcitoria di € 2.300,00.
Contestavo la quantificazione, anche se accettavo a titolo di acconto la suddetta somma rimanendo in attesa del maggior importo.
A fronte delle mie contestazioni, tuttavia, il liquidatore non mi ha inviato alcun assegno e sopratutto ora ha negato qualsiasi forma di risarcimento.
Ho richiesto tutti i conteggi per sapere i criteri di liquidazione, visto che si tratta di Polizza di RCT, ma lo stesso non le ha evase.
Sulla base di ciò, vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1) il liquidatore gode di potere discrezionale nella liquidazione dei sinistri?
2) quali sanzioni rischia il liquidatore e la sua stessa compagnia di assicurazione per tale comportamento?
3) formulata una proposta risarcitoria, accettata dal denneggiato a titolo di acconto, può il liquidatore non inviare l’assegno nel termine di 15 gg. ed anzi ritirare l’offerta stessa poichè il danneggiato contesta?
L’offerta di risarcimento mi è giunta in data 15.02.11, la mia accettazione è del 16.02.11 e successivamente riconfermata in data 01.03.11.
Le sarei molto grata se potesse fornimi un consiglio poichè sto valutando l’ipotesi di esporre reclamo ISVAP
Ringrazio per l’attenzione prestatami e saluto cordialmente.
Rosa


Gentile Signora Rosa,

Ho letto della sua vicissitudine doppiamente negativa sia per l’infortunio, che per il mancato esito transattivo e mi accingo a rispondere ai suoi quesiti:

  1. Normalmente il liquidatore gode di una certa discrezionalità nell’ambito della quale gestisce l’istruttoria del sinistro, che lo porta a contestare o a liquidare il danno; se ha dei dubbi sulla responsabilità, sull’entità o se l’importo supera la sua autonomia, ne parla con il superiore gerarchico.
  2. Il liquidatore non rischia nulla direttamente, se non l’eventuale richiamo per una pratica trattata male (mala gestio). Ovviamente l’assicuratore è di norma più critico nei sinistri liquidati largamente, rispetto a quelli liquidati con parsimonia, per i quali magari elargisce elogi. Altro discorso è per l’istituto assicuratore che invece rischia di liquidare di più, con spese legali e di causa e, se il sinistro rientra nella RCA (Responsabilità Civile Auto), il rischio contempla anche una salata multa dall’ISVAP, ma questo non è il suo caso poiché, se ho inteso bene, si tratta di un sinistro che è in regime RCT/D (Responsabilità Civile Terzi e Diversi) e non RCA (Responsabilità Civile Auto).
  3. Per rispondere a questo terzo quesito e in parte anche al secondo, devo precisare che i sinistri occorsi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli (Decreto Legislativo 2009/2005 articoli da 209 a 160) sono regolati da norme specifiche che prevedono termini dilatori delle offerte, dei pagamenti, con penali pecuniarie in caso di ritardo dell’assicuratore. Tale procedura però non è estesa ai sinistri di altri rami come RCT/D, i quali sono regolati dal rituale contradditorio tra le parti (assicuratore/danneggiato), finalizzato all’accordo transattivo. Detto ciò, non è normale fare un’offerta e poi non onorarla, ma rimaniamo nell’ambito del comportamento di correttezza, non sanzionato da specifiche norme, che non siano quelle dell’azione legale e giudiziaria.

Mi permetto di esprimere anche il mio pensiero sul danno, significandole che un’IPP (Invalidità Permanente Parziale) del 3%, che rientra nelle micro permanenti, è classificabile come danno Biologico che è mediamente monetizzabile in circa € 1.000,00 al punto; per tale lesione si può ipotizzare un decorso della malattia valutata in gg. 30 circa di ITT (Inabilità Temporanea Totale), remunerati in circa € 40 pro die.

Il conteggio pertanto potrebbe essere:

  1. IPP 3% X € 1.000 = 3.000 circa
  2. ITT gg.30 X € 40 = 1.200 circa

Totale 4.200 circa + spese vive sostenute se ci sono.

Per concludere direi che il comportamento è discutibile, l’offerta è bassa e pertanto tale assicuratore merita d’aver a che fare un buon legale, il cui costo ovviamente poi dovrà anche pienamente sostenere.

Il reclamo all’ISVAP può essere fatto, anche se in questa tipologia di sinistri le disposizioni legislative non dettano tempi e penalità precise alle quali rifarsi con esattezza per giudicare i comportamenti.

In considerazione delle comunicazioni ricevute e fatte, la lamentela potrebbe essere rivolta alla direzione generale dell’assicuratore presso la quale, per disposizioni ISVAP esistono uffici “reclami”, per chiarire il motivo del mancato pagamento a fronte dell’offerta.

Con la speranza di esserle stato di qualche utilità, le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi