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Rischio Locativo

Buongiorno

vi scrivo perché ho fatto un assicurazione sul mio immobile polizza abitazione & famiglia che dovrebbe pure prevedere il rischio locativo,

vorrei capire se, nel caso che i miei inquilini mi distruggano oggetti interni come la doccia, l’assicurazione mi può risarcire ?

Nell’attesa di un chiarimento vi ringrazio anticipatamente

Gianpiero


Egregio Signor Gianpiero,

la garanzia Rischio Locativo è nata, dall’ambito della polizza incendio e rischi equiparati (fulmine esplosione, scoppio, implosione e fumo), per coprire la presunzione di responsabilità (di cui agli articoli n. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile) caricata dalla legge sul conduttore (locatario, affittuario); tutto ciò a beneficio del proprietario (locatore), contro eventuali danni causati all’immobile locato. Si tratta di una sorta di RC (Responsabilità Civile) che agisce in forza dei disposti legislativi.

Nel tempo il concetto si è evoluto e oggi abbiamo prodotti diversi compreso il caso nel quale a fare la polizza è il conduttore (locatario):

  1. Rischio Locativo: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito d’incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
  2. Rischio Locativo: questa polizza deve essere sottoscritta per coprire il danno che tu puoi fare al proprietario dell’abitazione in cui vivi.
  3. Rischio Locativo: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito d’incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti ai locali tenuti in locazione. È una forma di assicurazione RC prestata nell’ambito del Ramo Incendio. (Artt.1588, 1589 e 1611 C.c.).
  4. Tenant’s Liability: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
  5. Rischio Locativo: se si è inquilino e non proprietario dell’abitazione basta assicurare il c.d. rischio locativo; assicurate soltanto la somma presunta che sareste tenuti a risarcire al proprietario per i danni causati a seguito d’incendio provocato da Vostra responsabilità.

Detto questo presumendo che la sua polizza sia del tipo tradizionale, se il conduttore del suo immobile dovesse danneggiarlo e l’evento rientrasse in quelli garantiti (che sottolineo normalmente è l’INCENDIO ed eventi equiparati), l’assicuratore pagherà il danno; nel caso trattasi di evento diverso, cioè non richiamato nel contratto assicurativo, l’assicuratore non indennizzerà, fermo restando la responsabilità del conduttore (locatario), su il quale può rivalersi in base alla propria responsabilità.

Spero di essere stato di qualche utilità, la ringrazio per aver scelto il mio sito e le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Costo di ricostruzione

Egregio Dr. Mario Bochi,

Ho un piccolo problema con un’assicurazione ho comprato a Pavia un fabbricato di 500 mq ad uso residenziale del 1920 completamente da ristrutturare a 200.000 mila euro (duecentomilaeuro) ora l’assicuratore mi dice che devo assicurare il fabbricato contro l’incendio per un valore di 500.000 mila euro

che è il costo di ricostruzione in caso di sinistro quindi 1.000 euro al mq, ma a me sembra un po’ troppo 1.000 al mq rispetto a quello che l’ho pagata, invece un’ altro assicuratore mi ha detto che in caso di incendio il valore di ricostruzione ai fini assicurativi è di 500 euro al mq.

La mia domanda e’ in caso di incendio il perito quanto riconoscerà come costo di ricostruzione?

In attesa di una risposta Le auguro un buon inizio anno e cordiali saluti

Giuseppe

 


Egregio Signor Giuseppe,

Alla sua richiesta rispondo che giudico la proposta e valutazione del primo assicuratore più attendibile di quella del secondo per i motivi che seguono.

In questi casi il criterio di valutazione della somma d’assicurare, deve essere: la stima di spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante.

Se si tratta di fabbricato adibito a civile abitazione (residenziale) i costi, al nord dell’Italia oscillano da 800 ai 1100 euro al metro mq., mentre il valore di 500 a mq. è più vicino ai fabbricati commerciali (capannoni e simili, non adibiti civile abitazione), che oscillano da 250 a 500 euro al mq.

La formula di calcolo semplificata dell’eventuale sinistro è: danno = [valore di ricostruzione del fabbricato intero – valore di ricostruzione del fabbricato dopo l’incendio] + costo della demolizione, sgombero e discarica – valore dei materiali recuperabili.

Se vuole essere tranquillo, può provare a richiedere agli assicuratori, soprattutto chi ha valutato meno, un’assicurazione con stima preliminare o con stima accettata e risolverà nel migliore dei modi il problema.

La ringrazio per aver scelto il mio sito, contraccambio gli auguri e le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi